Art. 1

In vigore dal 22 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2659, emesso nell'adunanza del 15 dicembre 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Aquara, in provincia di Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI MERLIN Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 182. - CARLOMAGNO
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