Art. 2

In vigore dal 1 mar 1954
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 131. - PALLA
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