Art. 2
In vigore dal 1 mar 1954
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954
EINAUDI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 131. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;15#art-2