Art. 1
In vigore dal 20 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 478, con il quale il comune di Palù, in provincia di Verona, venne soppresso ed aggregato al limitrofo comune di Zevio;
Vista la istanza 29 febbraio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Palù ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zevio in data 7 marzo 1948, n. 16 e della Deputazione provinciale di Verona in data 22 gennaio 1946, n. 7/88, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Palù, in provincia di Verona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;140#art-1