Art. 1

In vigore dal 5 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1911, n. 1282 con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, numero 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774 e 11 marzo 1953, n. 417; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 36) Filologia classica; 37) Filologia medioevale ed umanistica; 38) Filologia italiana; 39) Agiografia; 40) Storia della liturgia; 41) Storia del teatro. Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 15) Storia delle religioni; 16) Filosofia della storia; 17) Storia delle filosofie orientali; 18) Fonetica sperimentale; 19) Psicologia applicata; 20) Psicologia pedagogie; 21) Filosofia del linguaggio; 22) Epistemologia; 23) Logica matematica; 24) Storia della scienza; 25) Filosofia della politica; 26) Storia della filosofia contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1954 EINAUDI TOSATO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 104. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-26;7#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo