Art. 1

In vigore dal 11 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, che attribuisce all'istituto centrale di statistica la quota di L. 10 milioni del patrimonio della "Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria", in titoli del debito pubblico (consolidato 5%), per utilizzarne la sola rendita ai fini della composizione, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei catasti agrario e forestale; Visti i regi decreti 9 maggio 1935, n. 1377, 3 febbraio 1936, n. 383, ed il decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1884, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2520, con i quali l'Istituto centrale di statistici è stato autorizzato a convertire al portatore ed alienare parte dei predetti titoli, fino alla concorrenza di complessive L. 7.240.300; Considerato che la parte residua del patrimonio di cui trattasi è attualmente costituita da un titolo nominativo del debito pubblico, rendita 5%, n. 176.406 del valore nominale di L. 2.759.700; Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, l'Istituto centrale di statistica non ha potuto proseguire la propria attività ai fini determinati dal citato regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, e che le spese per la sistemazione delle pratiche e la liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici addetti alle rilevazioni catastali sono state anticipate dall'Istituto medesimo; Riconosciuta la necessità di autorizzare l'Istituto centrale di statistica a svincolare e alienare il predetto titolo nominativo, onde ottenere il rimborso delle cennate spese anticipate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico. L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a svincolare e a convertire al portatore il titolo nominativo del debito pubblico, rendita 5%, numero 176.406, emesso il 27 dicembre 1940, del valore nominale di L. 2.759.700, costituente il residuo della quota di patrimonio della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, attribuita all'Istituto medesimo con regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1548; ad alienare il titolo stesso, allo scopo di devolverne il relativo provento alla copertura delle spese anticipate per la sistemazione delle pratiche relative alle rilevazioni catastali, sospese a causa degli eventi bellici, e per la liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici addetti alle rilevazioni stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954 EINAUDI PELLA - GAVA - SALOMONE Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti. 19 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-14;333#art-1

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