Art. 1

In vigore dal 3 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 24 novembre 1953, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a r.l. "Società Seggiovia Col Drusciè", con sede in Cortina d'Ampezzo, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune, a seggiolini monoposto con attacchi fissi, in servizio pubblico per trasporto di persone, da Col Fiere (base del Col Druscie) a Col Drusciè (sommita). Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 97. - PALLA
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