Art. 2
In vigore dal 1 apr 1954
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-04;23#art-2