Art. 2
In vigore dal 24 giu 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effettuato dal 1 marzo 1953 per quanto concerne l'Accordo commerciale e dal 6 marzo 1953 per quanto concerne il Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - BRESCIANI - TURRONI - VANONI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato ala Corte del conti, addì 19 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-28;1259#art-2