Art. 1
In vigore dal 23 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sappada (Belluno) in data 8 maggio 1948, n. 19 e 22 gennaio 1953, n. 1, con le quali è stato chiesto che la sede municipale sia trasferita dalla borgata Muhlbach alla borgata Bach;
Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale in data 13 gennaio 1949 e del Consiglio provinciale di Belluno in data 21 luglio 1953, n. 11/159, con le quali è stato espresso in merito parere favorevole;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La sede municipale di Sappada (Belluno) è trasferita dalla borgata Muhlbach alla borgata Bach.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953
EINAUDI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 84. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1060#art-1