Art. 1
In vigore dal 23 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;
Vista la deliberazione in data 17 aprile 1934), della Giunta della camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa dei diritti di Borsa, cono decorrenza 1 gennaio 1954;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, è stabilita come segue:
diritto esso annuo L. 1000;
per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10.
L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.
I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla metà per quelli ammessi nei secondo semestre.
L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953
EINAUDI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 73. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1058#art-1