Art. 3
In vigore dal 25 feb 1954
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a cominciare dalla campagna di coltivazione dell'anno 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 89. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-16;1064#art-3