Art. 3

In vigore dal 25 feb 1954
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a cominciare dalla campagna di coltivazione dell'anno 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 89. - PALLA
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