Art. 1
In vigore dal 6 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, pubblicato in supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1928, n. 227;
Visto il regio decreto 13 luglio 1914, n. 797, col quale vennero istituite dieci Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi con sede in Verona, Bologna, Firenze, Arezzo, Perugia, Benevento, Cava dei Tirreni, Lecce, Palermo e Sassari;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1938, n. 1605, col quale venne soppressa la Direzione compartimentale di Arezzo ed istituita quella di Roma;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1954 sono istituite due Direzioni compartimentali per la coltivazione dei tabacchi con sede rispettivamente in Milano ed in Ancona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-10;1081#art-1