Art. 1

In vigore dal 16 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Viste le deliberazioni 14 marzo 1953, n. 16, 18 marzo 1953, n. 29 e 2 marzo 1953, n. 28, con le quali i Consigli provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo hanno chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle rispettive Province; Ritenuta la opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Sentito il parere del. Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - SALOMONE Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 67. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-05;1044#art-1

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