Art. 3
In vigore dal 27 gen 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1953
EINAUDI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 23. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;985#art-3