Art. 1

In vigore dal 20 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, è esteso ai seguenti tipi di prodotti, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: sigarette "Canasta"; sigari "Toscani extravecchi"; sigaretti "Branca". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 100. - PALLA
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