Art. 1
In vigore dal 20 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, è esteso ai seguenti tipi di prodotti, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
sigarette "Canasta";
sigari "Toscani extravecchi";
sigaretti "Branca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 100. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;974#art-1