Art. 1

In vigore dal 21 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260; Visto il regolamento per l'amministrazione e le erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768; Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente l'iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto; Visto il decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833, con il quale venne modificata la misura delle indentità stabilite dal su citato regolamento; Ritenuto la necessità di adeguare tale indennità alla migliorata situazione finanziaria del Fondo; Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 5 luglio 1951; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. L'indennità di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, è corrisposta all'avente diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833: agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio; al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per ogni anno di servizio; al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per ogni anno di servizio; ad personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 6. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;1109#art-1

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