Art. 1
In vigore dal 12 mar 1954
N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, vengono revocate le dichiarazioni di endemia malarica fatte per i Comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Fossacesia e Schiavi d'Abruzzo, contenute nei regi decreti 10 aprile 1904, n. 162, 6 settembre 1902, n. 410 e 10 giugno 1909, n. 510.
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 114. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;1095#art-1