Art. 1
In vigore dal 4 feb 1954
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del consigliere delegato dell'Associazione polisportiva Partenope, con sede in Napoli, per la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, deliberata dall'assemblea del 18 maggio 1953;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 4546, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Associazione;
Visto lo statuto dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione polisportiva Partenope, è modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione eletto dall'assemblea o designato nell'atto costitutivo, si compone di un numero non minore di 9 e non maggiore di 21 membri".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1953
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 31. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;1004#art-1