Art. 2

In vigore dal 24 gen 1954
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sezzadio ed il ricostituito comune di Castelspina, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sezzadio. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1931, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Sezzadio, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1953 EINAUDI FANFANI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA
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