Art. 1

In vigore dal 18 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, con il quale i comuni di Riva Ligure, Santo Stefano ai Mare, Pompeiana e Terzorio, in provincia di Imperia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione "Riva Santo Stefano" e capoluogo in Riva Ligure; Visto il decreto legislativo Presidenziale 21 gennaio 1947, n. 70, con il quale i comuni di Pompeiana e di Terzorio furono ricostruiti; Viste le istanze 10 aprile e 28 novembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Riva Santo Stefano in data 21 luglio 1947, n. 41, 16 ottobre 1948, 19 aprile 1949, n. 18 A e 17 agosto 1952, n. 11 A e della Deputazione provinciale di Imperia in data 14 gennaio 1947, n. 8864, con le quali venne espresso parere favorevole in ordine alle predette istanze; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere de] Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Seno ricostituiti i comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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