Art. 1

In vigore dal 8 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . L'Agenzia consolare in La Ceiba (Honduras) alle dipendenze della Legazione d'Italia in Tegucigalpa è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-07;929#art-1

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