Art. 1

In vigore dal 25 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La Legazione d'Italia in Managua (Nicaragua) è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-29;1091#art-1

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