Art. 1

In vigore dal 24 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza 23 aprile 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti della borgata Calzavacca del comune di Garbagna Novarese, ha chiesto l'aggregazione della medesima al comune di Terdobbiate; Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Terdobbiate, espresso con deliberazioni 12 novembre 1949, n. 7, 26 ottobre 1950, n. 12 e 3 marzo 1952, n. 5; Viste le deliberazioni 16 ottobre 1949, n. 33, 20 gennaio 1950, n. 10, 20 gennaio 1951, n. 1 e 15 dicembre 1951, n. 48, del Consiglio comunale di Garbagna Novarese; 10 marzo 1950, n. 41 e 14 marzo 1951, n. 1, della Deputazione provinciale di Novara; 15 maggio 1952, n. 4, del Consiglio provinciale di Novara, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . La borgata Calzavacca è distaccata dal comune di Garbagna Novarese ed aggregata al comune di Terdobbiate, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-28;983#art-1

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