Art. 1

In vigore dal 30 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;989#art-1

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