Art. 1

In vigore dal 14 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività; Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta: Articolo unico. Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, è aggiunta la seguente voce n. 44: ===================================================================== Numero | Natura dell'industria esercitata | Operazioni per le quali d'ordine | | e concessa la deroga -------------------------------------------------------------------- 44 | Concorso pronostici connessi| Per tutte le operazioni | con le partite di calcio (toto-| | calcio) e con 16 corse dei| | cavalli (totip) | Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA
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