Art. 1
In vigore dal 14 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Decreta:
Articolo unico.
Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, è aggiunta la seguente voce n. 44:
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Numero | Natura dell'industria esercitata | Operazioni per le quali
d'ordine | | e concessa la deroga
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44 | Concorso pronostici connessi| Per tutte le operazioni
| con le partite di calcio (toto-|
| calcio) e con 16 corse dei|
| cavalli (totip) |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;950#art-1