Art. 1

In vigore dal 28 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: Articolo unico. Il testo dell'art. 24 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1146#art-1

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