Art. 1

In vigore dal 13 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto l', sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 18 settembre 1953, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1098#art-1

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