Art. 1

In vigore dal 24 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 21 giugno 1941, n. 699, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 14 maggio 1941 per la concessione alla Società italiana Trasporti Automobilistici (S.I.T.A.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia extraurbana Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta e delle filovie urbane di Viareggio; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 16 settembre 1953 tra il delegato del Ministro per i trasporti da una parte ed il rappresentante legale della Società italiana Trasporti Automobilistici (S.I.T.A.) dall'altra, per la risoluzione della concessione della filovia extraurbana Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta e delle filovie urbane di Viareggio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 95. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-12;982#art-1

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