Art. 1

In vigore dal 24 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726; Visto il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Articolo unico. Il parere del Consiglio di Stato sulle domande di concessione di spiagge e di aree lacuali di cui all'art. 22 del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, è obbligatorio nei soli casi in cui siano presentate opposizioni o la concessione investa una superficie superiore ai metri quadrati 1000 oppure quando l'ammontare del canone per tutto il periodo della concessione superi la somma di L. 1.500.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN - VANONI - AZARA - SALOMONE Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 96. - PALLA
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