Art. 1
In vigore dal 20 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 31 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia:
1) Albinea
2) Cadelbosco di Sopra
3) Castelnuovo di Sotto Caviano
4) Castellarano
5) Casalgrande
6) Quattro Castella
7) Rolo
8) Rubiera
9) Reggiolo
10) San Polo d'Enza
11) Scandiano
12) Vezzano sul Crostolo
13) Viano
14) Novellara
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN - SALOMONE
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 52. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-12;880#art-1