Art. 1
In vigore dal 20 mar 1954
N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il "10° Reggimento alpini", con sede in Roma, riprende la sua originaria denominazione di "Associazione nazionale alpini", con sede in Milano, e ne viene approvato il nuovo statuto organico.
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 2. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-12;1107#art-1