Art. 2

In vigore dal 11 ott 1953
Con l'entrata in vigore del presente decreto è sospeso per lo stesso periodo di cui all' il dazio stabilito con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le frattaglie commestibili, congelate (voce ex 14), rimanendo applicabile per tali prodotti il dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-09;731#art-2

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