Art. 1
In vigore dal 31 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1911, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309; con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768 e 11 marzo 1953, n. 457;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 572;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
. - All'elenco delle Facoltà è aggiunta quella di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dopo l'art. 53 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
CAPITOLO VIII
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Art. 54. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali ed in scienze biologiche.
La durata del corso degli studi è per ciascuna laurea di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.
Art. 55. - Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze naturali sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Geologia.
6. Mineralogia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).
Insegnamenti complementari:
1. Chimica-fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Entomologia agraria.
6. Zoocolture (api-bachi-avi-coniglicoltura).
7. Genetica.
8. Igiene.
9. Statistica.
10. Antropologia.
11. Paleontologia.
Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia sono svolti in modo da comprendere sia la parte generale, che quella sistematica.
Per tali insegnamenti lo studente dovrà sostenere due esami annuali distinti come pure per l'insegnamento biennale della fisiologia generale.
Lo studente sarà ammesso all'esame di laurea dopo aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti.
Art. 56. - L'esame di mineralogia non può essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica; l'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica-fisica non può essere sostenuto senza aver primi superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; l'esame di anatomia comparata non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di istologia ed embriologia; l'esame di antropologia non può essere sostenuto senza, aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata.
Art. 57. - L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su argomento scelto dal candidato in materia compresa tra quelle del corso per la laurea in scienze naturali;
b) nella discussione orale sopra due fra tre argomenti scelti dalle candidate in materie diverse tra loro e diverse da quella della dissertazione scritta;
c) in una prova pratica relativa alla disciplina in cui è stata scelta la dissertazione di laurea.
Art. 58. - Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, valgono le seguenti norme generali:
a) i laureati in scienze biologiche possono essere ammessi al quarto anno di corso;
b) i laureati in farmacia o in scienze agrarie o in medicina veterinaria possono essere ammessi al terzo anno di corso.
Per la iscrizione di coloro che siano forniti di laurea diversa da quelle suddette e per i provenienti da altri corsi di laurea, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.
Il Consiglio di facoltà deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.
In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.
Art. 59. - Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze biologiche sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.
Insegnamenti complementari:
1. Chimica-fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Entomologia agraria.
5. Zoocolture (api-bachi-avi-coniglicoltura).
6. Genetica.
7. Statistica.
8. Microbiologia.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia sono svolti in modo da comprendere sia la parte generale che quella sistematica. Per tali insegnamenti lo studente dovrà sostenere due esami annuali distinti, come pure per l'insegnamento biennale di fisiologia generale.
Lo studente sarà ammesso all'esame di laurea dopo aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro complementari da lui scelti tra quelli impartiti.
Art. 60. - L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di anatomia comparata non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di istologia ed embriologia; l'esame di chimica biologica non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di chimica organica; l'esame di antropologia non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimicafisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica.
Art. 61. - L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato in materia compresa tra quelle del corso per la laurea in scienze biologiche;
b) nella discussione orale sopra due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e diverse da quella della dissertazione scritta;
c) in una prova pratica relativa alla disciplina in cui è stata scelta la dissertazione di laurea.
Art. 62. - Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, valgono le seguenti norme:
a) i laureati in scienze naturali possono essere ammessi al quarto anno di corso,
b) i laureati in farmacia o in scienze agrarie o in medicina veterinaria possono essere ammessi al terzo anno di corso.
Per la iscrizione di coloro che siano forniti di laurea diversa da quelle suddette e per i provenienti da altri corsi di laurea, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso, sull'anno di iscrizione.
Il Consiglio di facoltà deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.
In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 24. - PALLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;1110#art-1