Art. 1

In vigore dal 11 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1009; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861 e 11 marzo 1953, n. 546; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 86 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un Seminario per le scienze matematiche e fisiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 87. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un Seminario per le scienze matematiche e fisiche che ha il fine di addestrare e consigliare gli studenti e i perfezionandi che si avviano alla ricerca scientifica. Art. 88. - A tale scopo sono tenute conferenze e presentate esperienze su argomenti che non vengono abitualmente trattati nei corsi di preparazione alla laurea in matematica e fisica. Oltre ai professori della facoltà possono essere invitati a tenere conferenze presso il Seminario di cui all'art. 87 anche professori di altre Facoltà e scuole sia nazionali che estere. Art. 89. - Presso il Seminario si tengono i corsi di perfezionamento in matematica e fisica previsti dal presente statuto e quelli che potranno essere istituiti su proposta della Facoltà e che riguardino le scienze matematiche e fisiche. Art. 90. - Ai corsi e conferenze possono iscriversi studenti e laureati della Facoltà di scienze e di altre Facoltà accettati dal Consiglio direttivo. Le relative tasse di iscrizione e di frequenza verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udito il Consiglio della Facoltà. Agli iscritti che abbiano frequentato regolarmente i corsi e le conferenze sarà rilasciato unicamente un certificato di frequenza. Art. 91. - Il Consiglio direttivo del Seminario è costituito da tutti i professori di matematica e fisica di ruolo e fuori ruolo della Facoltà di scienze. Art. 92. - Il Consiglio: a) elegge anno per anno, scegliendolo nel proprio seno, il direttore del Seminario; b) si riunisce al principio di ogni anno accademico per stabilire in tutti i suoi particolari il programma di attività del Seminario e per coordinare i corsi di perfezionamento; c) si riunisce pure ogni qual volta sia da portare qualche variazione al programma stabilito al principio dell'anno accademico; d) si riunisce ancora ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità, ovvero ad iniziativa di uno dei suoi membri che ne farà proposta al direttore perché lo convochi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 6 ottobre 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 110. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;1089#art-1

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