Art. 2
In vigore dal 3 mar 1954
Alla liquidazione del Fondo si provvede con le disposizioni contenute nella delibera, di cui al precedente , approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, con propria delibera del 28 febbraio 1953, citata nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953
EINAUDI
RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 98. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;1079#art-2