Art. 2
In vigore dal 4 set 1954
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore;
congegnatore meccanico;
disegnatore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista impiantista bassa tensione;
elettromeccanico.
3. Scuola professionale per le telecomunicazioni, con sezioni per:
radiomontatore e radioriparatore;
telefonista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1280#art-2