Art. 23

In vigore dal 4 set 1954
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91. lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1953 EINAUDI SEGNI - FANFANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 48. - TEMPESTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1279#art-23

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