Art. 2

In vigore dal 4 set 1954
All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1278#art-2

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