Art. 3

In vigore dal 1 set 1954
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 33.800.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1953 EINAUDI SEGNI - FANFANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 43. - TEMPESTA
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