Art. 1

In vigore dal 10 giu 1954
N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione "Alessandro Volta", con sede presso l'Accademia nazionale dei Lincei ed eretta in ente morale con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1450, viene autorizzata ad accettare la donazione di somme varie in titoli dello Stato e denaro liquido, disposta in suo favore dall'Accademia nazionale dei Lincei. Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 21. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-12;1223#art-1

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