Art. 1

In vigore dal 11 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, col quale l'abitato di Tossicia, in provincia di Teramo, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare; Considerato che, per la parte nord-ovest del detto abitato, in seguito a nuovi accertamenti, è risultata l'impossibilità di eseguire utili opere di consolidamento, riconoscendosi, invece, opportuno di trasferire la detta zona dell'abitato in nuova sede; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1527, emesso nell'adunanza del 28 luglio 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tossicia, in provincia di Teramo, limitatamente alla zona nord-ovest, indicata in rosso nell'annessà planimetria 24 aprile 1953, vistata dal Ministro proponente, restando annullato il succitato decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006, per quanto riguarda il consolidamento della zona medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1953 EINAUDI MERLIN Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 55. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-12;1031#art-1

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