Art. 1
In vigore dal 31 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n.
2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
11) Diritto canonico;
12) Diritto industriale;
13) Esegesi delle fonti del diritto italiano.
Art. 8. - Al n. 1 dopo l'insegnamento di "diritto privato comparato" sono aggiunti i seguenti altri "diritto del lavoro" e "diritto processuale civile".
Dopo l'ultimo comma è aggiunto quanto appresso:
5) "l'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di diritto amministrativo".
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
6) Filosofia del diritto;
7) Sociologia;
8) Contabilità di Stato.
L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi l'istituto di diritto romano, l'istituto di diritto penale, l'istituto di diritto privato, l'istituto di diritto pubblico, l'istituto di storia del diritto italiano, l'istituto di scienze politiche e sociali, l'istituto di economia e finanza.
Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo che sarà designato dal Consiglio di facoltà per un triennio. Gli istituti provvedono all'acquisto di libri e di periodici, tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze, promuovono studi e pubblicazioni ed assegnano eventualmente premi e sussidi sui fondi della rispettiva dotazione.
Premi e sussidi possono essere attribuiti sia agli studenti che ai laureati nella Facoltà non oltre i tre anni dalla laurea".
L'art. 15 è sostituito dal seguente:
"Qualora gli istituti di cui all'articolo precedente non abbiano personale proprio i libri e periodici sono affidati alla custodia della biblioteca del Seminario giuridico".
Dopo l'art. 15 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al Seminario giuridico, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 16. - "Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario giuridico il quale ha lo scopo di fornire agli insegnanti, assistenti e studenti della Facoltà mezzi idonei per lo svolgimento delle loro attività di studiosi".
Art. 17. - Del Seminario fa parte la biblioteca della Facoltà giuridica. Il Seminario cura la pubblicazione e diffusione degli annuali della Facoltà giuridica e il cambio di essi con pubblicazioni di altri enti ed istituti. Il Seminario patrocina ed eventualmente sussidia o premia studi particolari degli insegnanti, assistenti e studenti. Esso, inoltre, può assumere, previo consenso del rettore, altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della Facoltà".
Art. 18. - "La direzione del Seminario giuridico è affidata ad un professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza nominato dal Consiglio di facoltà.
La direzione della biblioteca è affidata ad un professore ufficiale nominato dal Consiglio di facoltà e sentito il direttore del Seminario".
Art. 19. - "Lo svolgimento delle varie attività del Seminario è disciplinato da apposito regolamento, emanato dal rettore, sentito il Consiglio di facoltà".
Art. 20 (già 16). - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto della navigazione;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto internazionale;
5) Demografia;
6) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
7) Economia dei trasporti;
8) Legislazione bancaria;
9) Tecnica del commercio internazionale;
10) Lingua albanese.
L'art. 21 (già 17) è sostituito dal seguente:
"Per gli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:
1) l'esame di economia politica deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria;
2) l'esame di ragioneria (1° anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale;
3) l'esame di ragioneria (2° anno) deve precedere quello di tecnica industriale e commerciale;
4) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, diritto del lavoro e di diritto della navigazione;
5) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo e di diritto del lavoro;
6) l'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria;
7) l'esame di matematica finanziaria deve precedere quello di economia e finanza delle imprese di assicurazione".
Gli esami indicati come successivi possono sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici".
L'art. 23 (già 19) è sostituito dal seguente:
"Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea o diploma, o che, già studenti di altra facoltà, chiedono l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio, il Consiglio di facoltà determina l'anno di corso al quale possono essere iscritti e stabilisce il piano di studi. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti dal titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio".
L'art. 24 (già 20) è sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico), di matematica finanziaria, di ragioneria ed economia aziendale, di tecnica bancaria e professionale, commerciale e industriale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria, di economia politica e di storia economica.
"Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo più anziano del rispettivo gruppo di materie. Gli istituti provvedono all'acquisto di libri e periodici, tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze, promuovono studi e pubblicazioni ed assegnano eventualmente premi e sussidi in misura non superiore a un quinto della rispettiva dotazione".
Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
Art. 33 (già 32). - Nell'elenco delle materie complementari del corso di laurea in farmacia, l'insegnamento di "idrologia" è soppresso e sostituito con quello di "fisiologia vegetale".
All'art. 34 (già 33) è aggiunto quanto appresso:
"la chimica organica rispetto alla chimica biologica la chimica generale ed inorganica rispetto alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso)".
Dopo l'art. 40 (già 39) è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di alcuni istituti presso la Facoltà di agraria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 41. - Gli istituti della Facoltà di agraria sono i seguenti:
1) Agronomia e coltivazioni;
2) Chimica agraria;
3) Economia e politica agraria;
4) Fitopatologia;
5) Meccanica agraria;
6) Zootecnica.
L'art. 43 (già 41) è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la botanica generale rispetto alla botanica sistematica, la zoologia generale rispetto all'entomologia agraria, l'anatomia e fisiologia degli animali domestici rispetto alla zoognostica, la chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica rispetto alla chimica organica, la matematica rispetto alla fisica, la zootecnica generale rispetto alla zootecnica speciale".
Dopo l'art. 46 (già 44) è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 47. - Alla Facoltà di agraria è annessa la relativa biblioteca la cui direzione è affidata ad un professore di ruolo designato dal Consiglio di facoltà.
Alla biblioteca è addetto personale appositamente designato.
All'art. 59 (già 56) relativo al corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto il seguente comma:
"Deve inoltre aver superato una prova di cultura generale in matematica e in fisica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea".
Art. 61 (già 58). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti:
10) Radioattività;
11) Onde elettromagnetiche.
Alla fine del medesimo art. 61 (già 58) è aggiunto il seguente comma: "Deve inoltre aver superato una prova di cultura generale, in fisica ed in matematica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea".
Art. 63 (già 60). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
9) Scienza dei metalli;
(*) 10) Elettrochimica;
11) Geochimica.
Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti quelli di:
(*) 11) Chimica organica industriale;
(*) 12) Elettrochimica;
(*) 13) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove pratiche e orali:
a) prova pratica di analisi chimica qualitativa;
b) prova pratica di analisi chimica quantitativa;
c) colloquio di cultura generale in chimica;
d) discussione orale sui risultati delle prove pratiche di cui in a) e b);
e) discussione orale su di una dissertazione scritta (tesi) e su due argomenti (tesine) orali.
Gli insegnamenti complementari contrassegnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale".
L'art. 64 (già 61) è sostituito dal seguente:
"Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica generale ed inorganica II, di chimica organica II; di istituzioni di matematiche II, di fisica sperimentale II, senza aver prima, superato gli esami del rispettivo primo corso. Non potrà inoltre essere ammesso a sostenere l'esame di chimica analitica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica I e I; non potrà inoltre essere ammesso a sostenere l'esame di esercitazioni di analisi chimica qualitativa e senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di preparazioni chimiche del 1° anno".
Art. 65 (già 62). - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:
"Sono insegnamenti complementari:
1) Istologia ed embriologia;
2) Chimica fisica;
3) Geografia fisica;
4) Chimica biologica;
5) Genetica;
6) Petrografia;
7) Igiene;
8) Antropologia;
9) Oceanografia;
10) Paleontologia;
11) Fisiologia vegetale;
12) Geochimica;
13) Etnologia;
14) Fisica terrestre e climatologia".
Alla fine del medesimo art. 65 (già 62) è aggiunto il seguente comma:
"Inoltre deve aver superato un esame di cultura integrato da prove pratiche. Tale esame di cultura verterà sulle seguenti discipline:
1) botanica,
2) zoologia e anatomia comparata;
3) mineralogia;
4) geologia e tratterà argomenti a carattere generale".
L'art. 66 (già 63) è sostituito dal seguente:
"Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche, non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica organica e di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata: non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima superato gli esami di botanica e di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di petrografia e di geochimica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di mineralogia: non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di geografia fisica e di fisica terrestre e climatologia senza aver prima superato l'esame di fisica.
I corsi di fisica, di mineralogia e di geologia comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio; quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercitazioni di laboratorio.
Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni di campagna".
All'art. 67 (già 61) relativo al corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto il seguente comma:
"Deve inoltre avere superato una prova di cultura generale in matematica e fisica, da sostenersi almeno quindici giorni prima della laurea".
L'art. 69 (già 66) è sostituito dal seguente: e L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, consiste oltre che nell'esame di cultura generale e oltre che nelle prove pratiche di cui gli articoli 63 (già 60) e 65 (già 62):
a) nella discussione di una dissertazione scritta.
Tale dissertazione deve essere presentata in Segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;
b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla Segreteria con preavviso di almeno quindici giorni".
L'art. 70 (già 67) è sostituito dal seguente:
"Gli istituti della Facoltà di scienze sono i seguenti:
1) Istituto di chimica generale;
2) Istituto di chimica organica;
3) Istituto di chimica industriale;
4) Istituto di fisica;
5) Istituto di orto botanica;
6) Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
7) Istituto di mineralogia e petrografia;
8) Istituto di geologia e paleontologia;
9) Istituto di matematica;
10) Istituto di disegno.
Art. 75 (già 72). - L'insegnamento fondamentale di cui al n. 6) è sostituito dal seguente: "Architettura tecnica (biennale per la sola sottosezione edile)".
A gli insegnamenti complementari comuni alle tre sezioni, del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: "6) Costruzioni marittime".
Art. 77 (già 74). - È aggiunto quanto appresso:
n. 8) Architettura tecnica I rispetto ad architettura tecnica II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 26. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-08-25;992#art-1