Art. 1
In vigore dal 4 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680 e 19 settembre 1952, n. 4551;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Sociologia".
All'art. 69 è aggiunto il seguente comma:
"il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali", All'art. 72. - Corso di laurea in chimica. Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:
"L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:
a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;
b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.
La seconda consiste:
a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;
b) nella discussione della dissertazione medesima, nonché di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.
Il colloquio di cui alla lettera a) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.
Le prove di cui alla lettera b) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, (di un assistente dello stesso Istituto, nonché di un altro professore ufficiale della Facoltà".
All'art. 75. - Corso di laurea in chimica industriale. Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
"L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:
a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;
b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.
La seconda consiste:
a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;
b) nella discussione della dissertazione medesima, nonché di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.
Il colloquio di cui alla lettera a) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.
Le prove di cui alla lettera b) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, di un assistente dello stesso Istituto, nonché di un altro professore ufficiale della Facoltà".
Art. 77. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: "Spettroscopia".
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "Spettroscopia".
L'attuale art. 189, relativo alla scuola di perfezionamento in radiologia ed elettroterapia, è sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica;
3) Anatomia radiografica;
4) Semeiologia radiologica.
2° anno:
1) Radiobiologia;
2) Rontgendiagnostica:
a) cranio ed apparato locomotore;
b) apparato respiratorio e cardio-vascolare;
c) apparato digerente, e ghiandole annesse;
d) apparato uro-genitale;
3) Rontgenterapia e curieterapia;
4) Fototerapia, elettrodiagnostica ed elettroterapia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 33. - PALLA
Storico versioni
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