Art. 1
In vigore dal 11 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente l'istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania;
Vista la convenzione per il funzionamento della Facoltà predetta, stipulata in Palermo il giorno 19 maggio 1953 tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Catania;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 19 maggio 1953, per il finanziamento ed il funzionamento della Facoltà di agraria istituita, presso l'Università degli studi di Catania, in virtù della legge 13 giugno 1952, n. 694.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 agosto 1953
EINAUDI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 111. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-08-25;1088#art-1