Art. 1
In vigore dal 3 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - Agli istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica.
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo".
Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "21) Chimica biologica".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: "17) Geochimica".
L'art. 95 (già 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale è sostituito dal seguente:
"Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia".
Dopo l'art. 98 (già 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Art. 99. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Tale scuola è retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Università di Messina.
Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia e fisiologia dell'occhio;
2) Semeiotica oculare;
3) Principi di ottica fisiologica;
4) Microbiologia.
2° anno:
1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali;
2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino.
3° anno:
1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico;
2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna;
3) Chirurgia oculare;
4) Terapia medicamentosa.
Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, così pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo.
Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;999#art-1