Art. 1

In vigore dal 7 gen 1954
N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata "Opera per il ragazzo della strada", con sede in Roma e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Giovanni Patrizio Carroll Abbing e viene approvato lo statuto della fondazione medesima. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 80. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;927#art-1

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