Art. 1
In vigore dal 15 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389, con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù, in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiù ed Uniti;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353, con il quale la denominazione del comune di Viggiù ed Uniti era mutata in quella di Viggiù;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, n. 476, con il quale veniva ricostituito il comune di Clivio, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione;
Vista l'istanza in data 27 aprile 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Saltrio;
Ritenuto che l'istanza e sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 17 maggio 1947, n. 44, del Consiglio comunale di Viggiù ed 11 settembre stesso anno, n. 1950, della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Saltrio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;703#art-1