Art. 1
In vigore dal 26 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 14 marzo 1953;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti in data 24 settembre 1951, n. 1247, e 1 luglio 1952, n. 1062;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a L. 1.500.000.000 e sono assegnati per L. 600.000.000 alla Sezione ordinaria; per L. 200.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 700.000.000 alla Sezione autonoma".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 28. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;666#art-1