Art. 1

In vigore dal 16 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, e 9 ottobre 1951, n. 1192; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 24 aprile 1953; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue: "Il capitale sociale è di L. 350.000.000, diviso in n. 1.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente ove la legge lo consenta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;627#art-1

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