Art. 1

In vigore dal 15 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria, privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 9 luglio 1953 stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quello della Società Meridionale trasporti pubblici (Sometra) in Roma, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della linea filoviaria urbana Piazza Malta-Rione Canalone, in Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 157. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;621#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo